top of page
Immagine del redattoreFabio Melis

CARO-BOLLETTE: I FORNITORI NON POSSONO MODIFICARE UNILATERALMENTE LE TARIFFE


La corsa dei prezzi dell’energia sta determinando l’aumento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e gas.

Le autorità competenti (l’Autorità garante della concorrenza e del mercato – AGCM – e l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA) riferiscono che spesso i fornitori di energia elettrica e gas naturale impongono rilevanti aumenti tariffati per mantenere il servizio attivo.

Una simile pratica è “ingannevole” nei confronti del cliente.


La sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale

L’articolo 3 d.l. n. 115/2022 (cd. “aiuti bis”) sospende, fino al 30 aprile 2023, l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consenta all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo, ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.

Fino a tale data, ancora, sono inefficaci anche i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima del 10 agosto 2022 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), a meno che le modifiche contrattuali non si siano già perfezionate.




Che cosa significa?

Tale disposizione dell’articolo 3 d.l. n. 115/2022 consente di rifiutare le offerte di erogazione del servizio a prezzi superiori rispetto a quelli già concordati, senza che il fornitore possa risolvere unilateralmente il contratto (lamentandone l’eccessiva onerosità).

L’interruzione del servizio, o, meglio, la risoluzione del contratto, non può essere imposta unilateralmente dai fornitori di energia elettrica e gas naturale, ma deve necessariamente passare per una pronuncia giurisdizionale con la quali si dichiari la risoluzione contrattuale.


L’intervento delle autorità competenti

Sono intervenute sul tema con un comunicato congiunto le autorità competenti, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato – AGCM – e l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA.

In tale nota congiunta le due autorità hanno ricondotto a sistema i casi frequenti, indicando cosa può legittimamente fare il fornitore e cosa no, e, nel dettaglio:

  • NO alle variazioni unilaterali del contratto (anche se erano state specifiche clausole contrattuali che riconoscevano tale facoltà).

  • alle evoluzioni automatiche delle condizioni economiche laddove previste dalle condizioni contrattuali all’atto della stipula (aumento dei corrispettivi unitari, cessazione o riduzione di sconti, variazioni da prezzo fisso a variabile e viceversa).

  • ai rinnovi delle condizioni economiche, anche tramite le cd. offerte PLACET (in cui le condizioni sono interamente stabilite dall’Autorità tranne il prezzo, di cui l’Autorità stabilisce solo la struttura).

  • alla rinegoziazione per sopravvenuto squilibrio delle prestazioni, a causa dell’aumento dei prezzi.

  • NO alla risoluzione automatica “per eccessiva onerosità sopravvenuta” senza pronuncia giurisdizionale.

  • al diritto di recesso ma con un periodo di preavviso non inferiore a sei mesi.

Il d.l. n. 115/2022 (cd. “aiuti bis”) e le altre misure di intervento a sostegno di chi è in difficoltà

È necessario osservare in via preliminare il ruolo del d.l. n. 115/2022 (cd. “aiuti bis”) recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali e con particolare riferimento ai primi dodici articoli, dedicati ad affrontare i temi dell’energia elettrica, del gas naturale e dei carburanti.

In particolare, si prevede:

  • sostegno diretto tramite agevolazioni per i clienti domestici, economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute (art. 1-2);

  • specifiche disposizioni contrattuali (art. 3);

  • la riduzione di alcune aliquote (art. 4-8);

  • l’applicazione dell’IVA agevolata al 5% (art. 5);

  • l’estensione dei crediti di imposta già introdotti (art. 6-7);

  • sostegno economico agli operatori del settore dei trasporti (art. 9 – 9bis);

  • l’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi (art. 9ter);

  • misure relative all’Unità di missione per le attività di supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi presso il Ministero dello sviluppo economico (MISE) (art. 10);

  • la proroga del cd. meccanismo di compensazione a due vie introdotto dal d.l. n. 4/2022 (art. 11);

  • semplificazione per l’installazione di pannelli fotovoltaici (art. 11);

  • esenzione IRPEF per i lavoratori dipendenti in relazione a quanto erogato (beni, servizi e somme di denaro) da parte del datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche (art. 12).

.

.

.

Continuate a seguirci!

Chiamaci senza impegno allo 06.94805128

oppure clicca sul link: https://www.fabiomelis-affarefatto.com/valuta-il-tuo-immobile



Come sempre spero di esserti stato di aiuto.


Buon inizio settimana!



Rif.- immobiliare.it

Post recenti

Mostra tutti

Comentários


bottom of page