IÈ un dato di fatto che, negli ultimi mesi, si stia assistendo all’aumento vertiginoso dei costi delle bollette elettriche. Proprio per individuare delle soluzioni alternative al caro bolletta, molti condomini stanno pensando di dotarsi di un impianto fotovoltaico personale.
Sorge spontanea la domanda: un singolo proprietario può installare un impianto fotovoltaico individuale su una parte comune del condominio? E se sì, quali sono le norme che disciplinano tale ipotesi? Serve una autorizzazione dell’Assemblea?
Si deve preliminarmente segnalare che solo recentemente la giurisprudenza, soprattutto quella di merito, si sta interessando all’argomento e da alcune di queste sentenze possiamo individuare le condizioni alle quali un proprietario può decidere di munirsi di un simile impianto.
Impianto fotovoltaico privato in condominio: dove metterlo?
Innanzi tutto, leggendo il nostro codice civile due sono le norme che devono essere esaminate con attenzione nell’ipotesi in cui si stia pensando di installare un impianto fotovoltaico, ad uso personale, su una parte comune del condominio.
Il primo articolo che si deve prendere in considerazione è l’art. 1102 del codice civile. Detta norma stabilisce che ciascun condomino può godere degli spazi comuni, a patto che non ne modifichi la destinazione e non impedisca agli altri condomini di fare altrettanto uso.
La seconda norma da analizzare è l’art. 1122 bis, comma 2 e 3, del codice civile che riconosce ad ogni condomino la possibilità di installare pannelli per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul lastrico solare, subordinando tale facoltà al fatto che l’interessato, nel momento in cui l’installazione in questione comporti delle modifiche alle parti comuni, ne dia comunicazione all’amministratore, indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi.
Dunque, il condomino interessato all’installazione di un impianto fotovoltaico deve dare comunicazione all’amministratore delle proprie intenzioni, illustrando il progetto allo scopo di consentire al medesimo l’esercizio di quel potere di controllo finalizzato alla conservazione delle parti comuni, così come è previsto dall’articolo 1130, comma 1 numero 4 del c.c. (Tribunale Roma, Sez. V, Sent., 05/10/2021, n. 15430).
Se l’amministratore ritenesse che il progetto presenti delle modalità esecutive che possono pregiudicare le parti comuni, lo stesso può sottoporre al vaglio della assemblea le intenzioni del condomino, così che l’adunanza possa esercitare limitati poteri imponendo, attraverso una delibera assunta con le maggioranze prescritte dal quinto comma dell’art. 1136 c.c. – con la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio -, particolari cautele a salvaguardia del decoro architettonico, della stabilità e della sicurezza dell’edificio (Tribunale Trapani, Sent., 21/03/2018, n. 337 e Tribunale Milano, Sez. XIII, 02/03/2021, n. 1822).
Quali sono i limiti da rispettare per installare un impianto fotovoltaico personale sul lastrico solare o sul tetto condominiale?
Affinché il progetto di installazione dell’impianto fotovoltaico, dopo essere stato presentato all’amministratore, non sia soggetto alla valutazione dell’assemblea, ovvero, se sottoposto al suo vaglio, che l’adunanza imponga al condomino l’adozione di determinate modifiche al medesimo per l’esecuzione, questo non deve:
limitare il diritto di godimento sulla cosa comune degli altri partecipanti al condominio;
creare un pregiudizio alla stabilità dell’edificio;
ledere il decoro architettonico.
A queste condizioni, il singolo condomino può utilizzare il tetto o il lastrico solare per installare l’impianto fotovoltaico.
Naturalmente, non si deve escludere che, nell’ipotesi in cui il condominio sia ubicato in aree vincolate o abbia carattere storico/artistico, il condomino debba informarsi se l’installazione dell’impianto fotovoltaico necessiti ti autorizzazioni da parte degli enti amministrativi preposti.
.
.
.
Continuate a seguirci!
Chiamaci senza impegno allo 06.94805128
oppure clicca sul link: https://www.fabiomelis-affarefatto.com/valuta-il-tuo-immobile
Come sempre speriamo di esserti stati di aiuto.
Buon inizio settimana!
Rif.- immobiliare.it
Comments