Una buona notizia per i consumatori italiani. Se avete acquisto un elettrodomestico per la casa e avete fatto un finanziamento per rateizzare, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2022, ci saranno maggiori tutele in materia.
Difatti il Governo, con il decreto-legge n. 73 del 2021 limitava ai contratti sottoscritti successivamente all’entrata in vigore della predetta legge, il principio espresso nell’art. 16 par. 1 della direttiva 2008/48/CE, come interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in data 11 settembre 2019 (C-383/18) e recepito nel novellato art. 125-sexies, comma 1, T.U.B. (Testo Unico Bancario) che prevedeva:
“il consumatore che rimborsa anticipatamente, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
Una svista che non è passata inosservata alla Corte Costituzionale che ha stabilito che tale previsione normativa integrava un inadempimento agli obblighi “derivanti dall’ordinamento comunitario” (art. 117, primo comma, Cost.), poiché emanata in difformità rispetto al contenuto della sentenza Lexitor.
In quel caso, affrontato dalla Corte di Giustizia, la stessa aveva avuto modo di chiarire che il diritto alla riduzione deve riferirsi a tutti i costi sostenuti dal consumatore, e che la riduzione deve operare in proporzione alla minore durata del contratto, conseguente alla restituzione anticipata.
L’errore rilevato dalla Corte Costituzionale (che comportava quindi la violazione del menzionato art. 117 Cost.) risiedeva pertanto nel limitare la prescrizione della direttiva europea ad i contratti e finanziamenti stipulati dopo l’entrata in vigore della Legge n. 106/2021, lasciando così fuori l’enorme platea di consumatori che avevano stipulato gli stessi finanziamenti o contratti, prima però dell’entrata in vigore della citata legge.
Estinzione anticipata di un prestito: quali sono i costi da rimborsare?
In particolare, i consumatori che abbiano estinto anticipatamente un contratto di finanziamento avranno diritto il diritto alla riduzione dei costi, conseguente al rimborso anticipato, non solo delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (costi cosiddetti recurring), come ad esempio i costi assicurativi e gli interessi, bensì anche le voci di costo relative alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (costi cosiddetti up-front), come le spese istruttorie e le commissioni per l’attività di intermediazione.
La soluzione della Corte Costituzionale
Poiché era mediante il rinvio alle norme secondarie della Banca d’Italia, contenuto nella norma impugnata, che si realizzava la violazione del citato vincolo costituzionale, è stato quindi sufficiente, per la Corte Costituzionale, eliminare tale riferimento normativo per rimuovere l’impedimento alla retroattività della norme stessa.
.
.
.
Continuate a seguirci!
Chiamaci senza impegno allo 06.94805128
oppure clicca sul link: https://www.fabiomelis-affarefatto.com/valuta-il-tuo-immobile
Come sempre speriamo di esserti stati di aiuto.
Buon inizio settimana!
Rif.- immobiliare.it
Commentaires