Approvato in commissione senato, l’emendamento al Decreto Ristoro contiene un’interessante novità sui mutui.
A causa del perdurare della pandemia da covid 19, molte famiglie giacciono in difficoltà economica e faticano a pagare regolarmente le rate del mutuo sulla loro casa. L’emendamento al Decreto Ristoro pensa a loro e proroga di ulteriori dodici mesi la possibilità di sospensione del mutuo sulla prima casa.
Se verrà approvato anche alla camera la richiesta di sospensione del mutuo sulla prima casa, potrà essere chiesta fino al 31 dicembre 2021.
Nata come un’emergenza sanitaria la pandemia da coronavirus, sta portando dietro di sé una forte crisi economica dovuta ai vari lockdown che si sono succeduti in questo 2020; fra zone rosse, arancioni e gialle contrassegnate da varie restrizioni, per coloro che esercitano delle attività in proprio e per i loro dipendenti in cassa integrazione è sempre più difficile arrivare alla fine del mese.
Per sopperire a queste difficoltà finanziarie, fin dai primi mesi della pandemia il governo ha cercato di mettere in campo provvedimenti e aiuti economici. Uno di questi è la sospensione dei mutui.
Col decreto “cura Italia” in vigore dal 30 marzo scorso, il governo diede la possibilità, alle famiglie in difficoltà, di sospendere il pagamento delle rate del mutuo sulla prima casa per diciotto mesi, ma la richiesta doveva essere fatta entro dicembre del 2020.
Ora l’emendamento al decreto Ristoro prevede lo slittamento dei termini entro i quali fare la domanda di ulteriori dodici mesi fino al 31 dicembre 2021.
Come funziona la sospensione del mutuo
Durante la crisi economica del 2008 molti cittadini impossibilitati a pagare le rate del mutuo, si videro pignorare e portar via la casa. Per far fronte a questo problema nel 2013 il ministero dell’economia e delle finanze istituì il “fondo Gasparrini”, un sostegno finanziario di solidarietà gestito da Consap, col quale il mutuatario in difficoltà poteva chiedere la sospensione del pagamento del mutuo sulla prima casa per un certo periodo. Lo stato italiano, provvedeva al pagamento della quota interessi durante il periodo di sospensione.
Col decreto Cura Italia il governo ha rifinanziato questo fondo, per un ammontare di quattrocento milioni di euro, per permettere alle famiglie in difficoltà di usufruire della sospensione del mutuo. Con questo decreto il governo oltre a rifinanziare il fondo ha modificato le condizioni per accedere al fondo in modo tale da ampliare la platea dei cittadini che lo possono richiedere
La sospensione del mutuo può essere richiesta solo per immobili abitativi non di lusso, (ovvero non appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) adibiti ad abitazione principale del mutuatario.
Possono accedere al fondo i lavoratori:
dipendenti che a causa del coronavirus hanno subito una riduzione dell’orario di lavoro o la sospensione temporanea per almeno trenta giorni;
autonomi e liberi professionisti che registrano un calo del fatturato di almeno un 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
subordinati o parasubordinati o “atipici” che hanno perso il lavoro;
dipendenti a cui viene riconosciuta un’invalidità civile sopra l’80%
Sono coperti dal fondo i mutui casa richiesti per l’acquisto dell’abitazione principale,di importo erogato non superiore ai 400.000 euro.
Possono accedere al fondo anche coloro che in passato abbiano già beneficiato del Fondo o che abbiano un mutuo coperto dal fondo di garanzia prima casa.
La sospensione del mutuo ė prevista per un periodo massimo di 18 mesi e deve essere strettamente legata alla sospensione o riduzione di lavoro.
Possono essere sospesi sia i mutui a tasso fisso che a tasso variabile, ed anche i mutui precedentemente surrogati.
Come richiedere la sospensione del mutuo
Per accedere a questo fondo e poter sospendere il pagamento delle rate del mutuo per periodo non superiore ai 18 mesi, occorre fare domanda presso la propria banca.
la richiesta va fatta compilando un apposito modulo predisposto dalla Consap e scaricabile dai siti di Consap, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’ABI.
Alla domanda debitamente compilata vanno allegati:
documenti anagrafici del/ dei mutuatari;
certificazione relativa alla sospensione temporanea del lavoro o della riduzione di orario ( per lavoratori dipendenti, parasubordinati e atipici);
autocertificazione del calo del fatturato ( per lavoratori con partite iva).
Tale documentazione serve ad accertare le reali difficoltà economiche del richiedente.
La banca che ha finanziato il mutuo, ritira la domanda, verifica la documentazione allegata e la invia entro 10 giorni dal suo ricevimento, la richiesta per via telematica alla Consap, la quale effettuate ulteriori indagini ha 15 giorni di tempo per comunicare alla banca, che a sua volta deve comunicarlo al cliente, se la richiesta di sospensione è stata accettata o respinta.
Novità 2021
Se l’emendamento già approvato al senato passerà anche alla camera la procedura diverrà più veloce.
La sospensione sarà attiva già dalla prima rata successiva alla data di presentazione della richiesta.
La sospensione può essere continuativa o frammentata in diversi periodi. Il mutuatario, al prolungarsi delle difficoltà economiche, legate ad una sospensione o riduzione dell’orario di lavoro - per i lavoratori dipendenti -, o nel caso di lavoro autonomi di riduzione del fatturato, può fare più richieste di sospensione per lo stesso mutuo, ma sempre fino ad arrivare ad un massimo di 18 mesi.
Altra novità è la possibilità di usufruire della sospensione anche per i titolari di mutuo prima casa in ammortamento da meno di un anno.
Attenzione però, la sospensione del mutuo non può essere richiesta nel caso il mutuatario sia in ritardo con il pagamento delle rate per un periodo superiore ai 90 giorni.
Rif. Redazione MutuiSupermarket
Commenti