Il trasferimento di immobili senza notaio è possibile tra i coniugi nel divorzio a domanda congiunta e nella separazione consensuale. In questi casi, infatti, il titolo per la trascrizione ex articolo 2657 c.c. è l'accordo inserito nel verbale di udienza.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 21761/21, sottolineando che è "il cancelliere ad attestare che le parti abbiano prodotto gli atti e le dichiarazioni catastali necessarie al trasferimento dei diritti ed è pure esclusa la nullità del negozio se l'ausiliario del giudice non compie l'ulteriore verifica sull'intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità alle risultanze dei registri immobiliari".
Come sottolineato da Italia Oggi che ha esaminato la sentenza, è nullo l'atto che costituisce o trasferisce diritti reali sull'immobile, se mancano l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate al catasto e la dichiarazione degli intestatari secondo cui lo stato di fatto è conforme a dati catastali e planimetrie.
Ma in tal caso l'atto è nullo sia rogato dal notaio sia prodotto come scrittura privata autenticata dalle parti. E' il verbale redatto dal cancelliere all'udienza di comparizione delle parti a costituire un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso.
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